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giurisprudenza

Sul domicilio digitale (Cass., Sez. III, 11 luglio 2017, n. 17048)

La Sentenza in commento affronta il tema del domicilio digitale.
Il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, ha aggiunto al D.L. 179/2012 l’art. 16-sexies intitolato “Domicilio digitale”.
Oggi, quindi, ciascun avvocato è munito di un proprio “domicilio digitale”, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all’indirizzo PEC che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza e che da quest’ultimo è stato comunicato al Ministero della Giustizia.
A seguito dell’introduzione dell’istituto del “domicilio digitale” non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la causa, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.”

A cura di Silvia Ammannati