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giurisprudenza

Sul giudice competente a conoscere dell’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei compensi dell’avvocato (Cass., Sez. VI, Ord., 22 settembre 2020 n. 19753)

Nell’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema del giudice competente a conoscere dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace ed avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali di un avvocato.
La Corte premette che l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., alla cognizione del giudice che ha emesso l’ingiunzione: trattasi di competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento, inderogabile ed immodificabile.
Con specifico riferimento al caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento delle competenze professionali di un avvocato, la competenza funzionale del Giudice di Pace è stata affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4485 del 23/02/2018.
In tale sentenza si è specificato che l’avvocato, per richiedere il pagamento dei compensi professionali maturati, può procedere o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. oppure con un decreto ingiuntivo e che, in relazione alla successiva eventuale opposizione, pur proponibile ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., è stata fatta salva l’applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.
Infatti, la citata sentenza, nell’affrontare il caso del legale che chiede al Giudice di Pace l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi, ha fatto in ogni caso salva, per la fase dell’opposizione, la competenza del Giudice di Pace che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Le sezioni semplici si sono uniformate a tale principio ribadendo che il procedimento sommario previsto dall’art. 702-bis c.p.c. e ss. è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga alla competenza del Giudice di pace, non se ne può invocare applicazione.
Ne consegue che – a prescindere dal fatto che le controversie siano state o meno introdotte con lo strumento di cui all’art. 702-bis c.p.c. – nel caso di opposizione, la controversia spetta comunque al giudice funzionalmente competente che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, è appunto il giudice di pace.

A cura di Silvia Ammannati