Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Sulla cancellazione dall’albo dell’avvocato che iscrive più volte la stessa causa a ruolo (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2011, n. 16173)

Il caso affrontato nella sopra citata sentenza è quello di un avvocato che dal settembre 1998 e fino al 2003 ha iscritto oltre cento volte al ruolo generale delle cause civili presso il Giudice di Pace di Roma la stessa causa.
Lo stratagemma utilizzato dall’avvocato prevedeva la leggera alterazione dei cognomi delle parti: ciò determinava l’automatica assegnazione della medesima causa a giudici diversi e la conseguente possibilità di scegliere il giudice stesso.
Inflittagli dall’ordine di appartenenza la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo, il legale proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense giustificando la sua sistematica modalità di azione con l’intento di tutelare gli interessi dei propri clienti, evitando loro le valutazioni di giudici ritenuti meno benevoli di altri nell’applicazione dei criteri di valutazione del danno.
Il Consiglio Nazionale Forense respingeva il ricorso: la giustificazione fornita dal legale non poteva essere presa in considerazione in quanto l’interesse del cliente deve essere perseguito con mezzi leciti.
Il legale proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale affermava che la condotta tenuta dal legale (oltre cento episodi intercorsi), avendo comportato la sistematica violazione di quei doveri di probità, lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare l’esercizio della professione forense, aveva portato indubbio discredito alla giustizia nel suo complesso.
La Suprema Corte pertanto confermava il provvedimento disciplinare della cancellazione dall’albo, valutando lo stesso congruo e commisurato alla gravità dell’illecito perpetrato.

 

A cura di Silvia Ammannati