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giurisprudenza

Sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass., Sez. I, 4 gennaio 2017, n. 95)

Nella sentenza in commento viene affrontato il tema della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
In particolare ci si sofferma sulle ipotesi in cui tale sospensione non opera:
in materia civile, nelle cause e nei procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 e nelle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.
Quanto al citato articolo 92, la disciplina della sospensione non opera, tra le altre, nelle cause di opposizione all’esecuzione, ivi comprese le opposizioni a precetto.
Nella sentenza si precisa tuttavia, quanto alle opposizioni a precetto, che la sospensione torna ad essere applicabile:
– quando si discuta soltanto dell’esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l’azione esecutiva al solo fine del riparto delle spese del processo;
– quando l’attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;
– quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall’opposto, e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia;
– quando nel giudizio di opposizione all’esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un contro credito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del contro credito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del contro credito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il contro credito sia eccedente, opera la sospensione cui è soggetta la causa di opposizione all’esecuzione.

A cura di Silvia Ammannati