Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Valida la motivazione della sentenza che riproduce l’atto difensivo di una parte (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642)

Con la sentenza in commento, che assume una particolare rilevanza in un momento storico in cui si richiedere una maggiore celerità nella definizione dei processi, le Sezioni Unite a cui è stato richiesto l’intervento dalla Quinta Sezione Civile della Corte di Legittimità, anche alla luce dei profili di rilevanza costituzionale posti dal caso in esame, hanno statuito che, riguardo alle pronunce ed ai provvedimenti giurisdizionali civili ed altresì a quelli delle commissioni tributarie è valida la motivazione della sentenza che riproduca l’atto o parte dell’atto difensivo di una delle parti.
Il processo logico seguito dagli ermellini parte dalla definizione della sentenza quale bene non soggetto al diritto d’autore, affronta lo sviluppo della normativa processualistica dal 1865 sino alle recenti riforme, comparandola all’evoluzione giurisprudenziale oramai concorde nel ritenere che la ‘paternità’ della decisione, quale atto pubblico, non deve identificarsi col principio dell’originalità della pronuncia, bensì con la quello che le ragioni su cui si fonda siano corrette, chiare ed esaustive e si conclude richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 155 del 1996, pietra miliare nell’individuare le condizioni che garantiscono un giudice terzo ed imparziale.
 
                                                                       a cura di Lapo Mariani