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parere

Avvocato. Assistenza di un Condominio e conflitto di interesse.

E' stato chiesto un parere sulla sussistenza di eventuali conflitti di interesse da parte di un avvocato che assiste un Condominio in altri giudizi civili nei seguenti casi:
a) assunzione di un incarico giudiziale da parte del Condominio contro un condomino moroso;
b) assunzione di incarico da parte dell’amministratore del condominio in caso di azione di responsabilità professionale esperita dal Condominio o da un singolo condomino;
c) sussistenza di un obbligo da parte del difensore che assiste il Condominio di informare i condomini sui giudizi pendenti e di consegnare la documentazione richiesta, nel caso di inerzia dell’amministratore.
Occorre richiamare la nozione secondo cui l’amministratore pro-tempore del Condominio, relativamente ai poteri attribuitigli ex art. 1131 Cod. Civ., tra cui quello di agire e/o di resistere in giudizio, esplica una funzione di rappresentanza del Condominio medesimo, che, a sua volta opera in rappresentanza e nell’interesse dei partecipanti.
Conseguentemente, qualora l’amministratore conferisca ad un avvocato il mandato di difendere in giudizio l’amministratore del Condominio, il cliente dell’avvocato stesso, ai fini anche dell’eventuale sussistenza di un conflitto di interessi con un cliente e/o un ex-cliente (cfr. 37 e 51 del Codice Deontologico) non è l’amministratore nel proprio interesse, bensì il Condominio.
Ne consegue, pertanto, in risposta al quesito sub a), che non sussiste alcun divieto di natura deontologica per l’avvocato di procedere in giudizio per conto del Condominio contro un condomino moroso.
Deve, invece, ritenersi sussistente la violazione degli artt. 37 e 51 del Codice Deontologico nell’ipotesi, prospettata sub b), di assunzione di mandato difensivo a tutela delle ragioni dell’amministratore in un giudizio di responsabilità promosso dal Condominio, da parte dell’avvocato che assiste lo stesso Condominio in altre cause.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi nell’ipotesi in cui sia un condomino ad attivare l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, in quanto, avuto riguardo alla natura di ente di mera gestione non personalizzato del Condominio, il singolo condomino va, comunque, considerato parte sostanziale del rapporto di clientela, ancorché non tradotto in un formale rapporto procuratorio.
Infine, in applicazione di siffatto principio deve ritenersi che pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di informare, in caso di inerzia dell’amministratore del Condominio, il singolo condomino sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, rilevando in tal senso i doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense, di cui agli artt. 38, 40 e 42 del Codice Deontologico.