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parere

Avvocato: l’avvocato può consegnare la corrispondenza riservata al collega che gli succede, il quale è a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza

Un avvocato espone di aver ricevuto una richiesta, dal nuovo difensore di un suo ex cliente, di fornire tutta la corrispondenza intrattenuta illo tempore con il difensore della controparte.

Il nuovo difensore motiva la domanda con l’esigenza di produrla, su espressa richiesta del giudice penale, nel processo nel quale l’ex cliente è imputato a seguito di querela sporta dalla controparte.

L’avvocato chiede a questo Consiglio se sia possibile mettere a disposizione del nuovo difensore la citata corrispondenza riservata, considerate le finalità espresse dal collega.

La risposta al quesito posto si trova nell’art.48 del Codice Deontologico Forense, il quale al comma 1 recita: “l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata….”; ma al comma 3 precisa: “l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto a ad osservare il medesimo dovere di riservatezza”.

Pertanto l’avvocato a cui venga chiesta, dal nuovo difensore di un ex cliente, la corrispondenza, anche riservata, intercorsa con il collega avversario, dovrà allo stesso consegnarla. Avvenuta la consegna, sarà a sua volta il nuovo difensore tenuto a rispettare il medesimo dovere di riservatezza, senza responsabilità per il primo difensore. Nel caso in cui il secondo difensore non rispetti tale obbligo, la violazione del dovere di riservatezza sarà, ovviamente, imputabile solo al soggetto che non rispetti tale dovere.