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parere

Avvocato. Trattamento dei dati sensibili e procedimento monitorio per far valere il diritto al proprio corrispettivo.

E’ stato chiesto se è consentito ad un avvocato richiedere decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari in misura corrispondente al parere espresso da questo Consiglio, illustrando in dettaglio, nel ricorso al Tribunale, la natura e l'entità dell'attività professionale svolta avente per oggetto la difesa in un procedimento penale, senza incorrere in violazioni delle disposizioni a tutela dei dati personali sensibili.
Il Consiglio dell’Ordine si è espresso affermando preliminarmente che, l'esistenza di un procedimento penale e la sua definizione con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, non costituisce dato sensibile secondo la definizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.  196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), e ciò salvo che l'oggetto del processo non sia da porsi in correlazione con dati personali sensibili, quali l'origine razziale ed etnica del cliente, le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le sue opinioni politiche e quant'altro indicato all'articolo 4 lettera d) del decreto sopra citato.
L'esposizione nel ricorso per ingiunzione di dati personali destinati anche a emergere nel corso del procedimento e nel provvedimento conclusivo, è diretta al giudice, al personale di cancelleria, ed in prospettiva può, di fatto, venire a conoscenza di altri ausiliari (impiegati, ufficiali giudiziari), ma in ogni caso il trattamento dei dati sarà soggetto alle regole previste per i soggetti pubblici dagli articoli 18, 46 e seguenti del citato decreto legislativo, e segnatamente dell'articolo 47 secondo il quale il trattamento dei dati è consentito per ragioni di giustizia.
Comunque, il problema non si pone né per i componenti ed i dipendenti del Consiglio dell'Ordine, per i quali il trattamento dei dati personali che emergono dalle richieste di tassazione delle notule, corrisponde a finalità istituzionali e d'ufficio (articolo 22 comma 3 decreto legislativo n.  196/2003), e nemmeno per gli atti del procedimento penale così come i registri tenuti dalle cancellerie, che non sono pubblici e che possono essere consultati solo dalle parti del processo, mentre i pubblici impiegati, giudici compresi, sono tenuti alla riservatezza (ancorché manchi ancora, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e quello approvato con decreto ministeriale del 28 novembre 2000, non sia stato ancora sostituito e non preveda specificamente l'obbligo della riservatezza).
Infine, appare decisivo il principio generale espresso dall'articolo 24 comma 1 lettera  f) del citato decreto legislativo n.  196/2003  secondo il quale il trattamento dei dati non richiede il consenso dell'interessato quando tale trattamento è necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (in ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2010, n. 18279) e non si può dubitare che l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento monitorio mediante il quale l'avvocato fa valere il proprio diritto al corrispettivo delle sue prestazioni professionali, esiga la compiuta illustrazione di queste.