E’ quanto statuito dal C.N.F. in tema di legittimo impedimento dell’incolpato a comparire. Il C.O.A. aveva celebrato l’udienza in assenza dell’incolpato e senza dar conto nella decisione dei motivi per cui era stato disatteso il certificato medico prodotto dal difensore. Ciò ha determinato una violazione del contraddittorio con conseguente nullità della decisione disciplinare.
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