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giurisprudenza

Sulla compatibilità tra l’eccezione di estinzione del debito e l’eccezione di prescrizione presuntiva (Cass., Sez. VI, Ord., 19 giugno 2012, n. 10048)

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto legittima la decisione con cui il Tribunale – in sede di appello proposto avverso una sentenza del Giudice di Pace – aveva applicato correttamente un principio pacifico in giurisprudenza, secondo cui “l'eccezione di estinzione, comunque intervenuta, del debito non è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva”. Il ricorrente, in particolare, aveva dedotto che non sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per ritenere l'obbligazione estinta, poiché il pagamento doveva essere effettuato in misura corrispondente al dovuto, nelle mani del creditore e al suo domicilio, ovvero al suo rappresentante o incaricato, ponendo così in discussione la capacità dell'indicato collaboratore di studio di ricevere il compenso professionale – che era stato versato in misura superiore a quella dovuta – per conto dell'avvocato, cui l'assistito aveva conferito il mandato. La Corte ha ritenuto, invece, che l'operatività della presunzione di pagamento, sottesa alla prescrizione, non entra in contrasto con la circostanza riferita dal convenuto di avere integralmente saldato la sua prestazione debitoria e che il pagamento allegato era, in ogni caso, riferibile al rapporto tra le parti in causa. Il cliente, dunque, se sostiene di avere già pagato i compensi professionali dell'avvocato – nel caso di decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2956 c.c.- può anche avvalersi della presunta prescrizione del debito. 

a cura di Guendalina Guttadauro