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giurisprudenza

Esame di avvocato: la riforma forense impone l’obbligo di motivazione sugli elaborati (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, Ord., 20 settembre 2013, n. 1039)

Nello specificare, all’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”, il Legislatore ha recepito l’orientamento secondo cui, in materia di esame di avvocato, la valutazione delle prove scritte richiede un quid pluris in termini motivazionali.
Ne consegue che la valutazione degli elaborati scritti espressa con voto numerico, senza ulteriori specificazioni, è sufficiente solo a condizione che sia basata su criteri predeterminati e che questi criteri siano puntuali, specifici ed espressamente modulati in relazione al peso che la loro osservanza assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della sua misura: solo in tal modo, infatti, è possibile desumere le ragioni concrete del punteggio assegnato e, quindi, garantire una effettiva possibilità di verifica dell’azione amministrativa.  
Il voto numerico è, invece, non più sufficiente, qualora i criteri siano stati predeterminati senza definire i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio attribuibile: in tal caso, la valutazione espressa con il voto numerico deve essere integrata con una motivazione letterale.
 
a cura di Andrea De Capua