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giurisprudenza

La notifica effettuata presso il precedente indirizzo del legale di controparte è invalida a meno che la medesima non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore e che venga proposta apposita istanza al giudice ad quem (Cass., Sez. VI, Ord., 5 luglio 2012, n. 11294)

Con l'ordinanza in rassegna la Suprema Corte fa applicazione del principio già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2009, n. 3818), secondo cui l'indicazione del domicilio professionale o della sede dell'ufficio del procuratore, in quanto essenziale alla validità e all'astratta efficacia della richiesta di notifica, costituisce adempimento preliminare che non può non essere posto a carico del notificante, il quale peraltro è in grado di assolverlo agevolmente attraverso un semplice accesso all'albo professionale. Infatti, a tale onere corrisponde l'assunzione, da parte del notificante, del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo, salve le  sole ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, quale, ad esempio, la mancata o intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all'ordine professionale, il ritardo della sua annotazione e la morte del procuratore; peraltro, anche in queste ipotesi, ai fini della riattivazione del procedimento di notificazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, è necessario che si proponga un'istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica e che siffatta istanza, per il rispetto dovuto alle dinamiche processuali, vada depositata insieme all'atto contenente l'attestazione della mancata notifica, nel termine stabilito per la costituzione della parte, in caso di regolare instaurazione del contraddittorio.

a cura di Alessandro Iandelli