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giurisprudenza

Dell’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 96 c.p.c. al processo penale (Cass., Sez. V Pen., 27 marzo 2012, n. 11650)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – è tornata ad affermare l'inapplicabilità dell'art. 96 c.p.c. nel processo penale. Tale norma, difatti, laddove prevede che “Il Giudice, se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, la condanna oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, risulta essere coerente con la natura del processo civile, la cui instaurazione e i successivi atti di impulso sono espressione della volontà delle parti. Il Collegio, invece, – per quanto riguarda il processo penale – ha sostenuto che anche se il nuovo codice di rito e le leggi processuali successive lo hanno configurato come “il processo delle parti”, ciò non comporta che il Giudice possa assumere iniziative solo su istanza di parte, poiché la sua finalità è comunque l'accertamento della verità, finalizzato alla attuazione della pretesa punitiva dello Stato. Ne consegue che nel giudizio penale, per quanto l'error judicis possa essere favorito dalla condotta processuale delle parti, esso è comunque sempre addebitabile al magistrato, cui compete il compito di gestire il processo.
 

a cura di Guendalina Guttadauro

 

 

Allegato:
11650-2012