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giurisprudenza

Sulla distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario (Cass., Sez. III, 30 gennaio 2012, n. 1301)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione afferma che il rimedio esperibile avverso la sentenza (nel caso di specie, di appello) che ha rigettato la richiesta del difensore di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non l’ordinario mezzo di impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione).
Gli Ermellini richiamano al riguardo il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte che, seppur relativo all’ipotesi di omessa pronuncia del giudice sull’istanza di distrazione, affermano valere anche per l’ipotesi, al loro esame, di rigetto della richiesta.
In base al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il miglior rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggior rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione” (Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037).

a cura di Silvia Ammannati