Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il calcolo dei compensi in un giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento non deve basarsi sul valore del passivo fallimentare (Cass., Sez. I, 21 gennaio 2013, n. 1346)

La Suprema Corte, ribadendo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un. 24 luglio 2007 n. 16300), statuisce che, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, è da determinarsi sulla base della domanda ex articolo 10 cod. proc. civ., e non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'articolo 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione. L'insegnamento è valido anche nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a risoluzione del concordato preventivo, per identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della risoluzione del concordato è solo un presupposto.

a cura di Matteo Cavallini

Allegato:
1346-2013