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giurisprudenza

Cassato con rinvio il capo della sentenza che compensa le spese di lite senza motivazione (Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2014, n. 1379)

Nel procedimento in esame la Corte di merito aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, senza motivare  tale decisione. Chiamata a pronunciarsi su quest’ultimo punto la Corte di Cassazione ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 92 c.p.c. come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263 – secondo cui il giudice può compensare le spese del giudizio se concorrono “giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione” – e non la stessa norma come modificata dalla successiva Legge n. 69 del 2009, entrata in vigore dopo l’inizio del procedimento al vaglio. Dopo aver ribadito che la valutazione del “giusto motivo” è attività del giudice di merito e che si sottrae al sindacato di legittimità, la Suprema Corte afferma che, invero, nel fattispecie non vi era stata alcuna motivazione a fondamento della decisione di compensare le spese; pertanto, rinvia alla competente Corte di merito per un nuovo esame della controversia, limitatamente alla disciplina delle spese.

 a cura di Elena Parrini