La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha precisato la corretta applicazione delle norme dell’ordinamento forense, di cui al r.d. n. 1578 del 1933, a fronte delle critiche mosse dal ricorrente, che deduceva che “ la sanzione disciplinare diverrebbe esecutiva, non dal momento della notificazione all’interessato della sentenza emessa dal CNF, ma solamente a a seguito dell’iniziativa del Consiglio dell’ordine al quale il professionista risulterebbe essere iscritto, che dovrebbe fissare con un apposito provvedimento la decorrenza della sanzione disciplinare, e notificarlo all’incolpato”. Il Collegio ha chiarito che il provvedimento di sospensione adottato dal C.N.F. è efficace, dal momento in cui viene notificato all’interessato, anche se la notifica della sentenza viene effettuata al difensore domiciliatario, che ha patrocinato l’incolpato nel procedimento disciplinare. Il Consiglio dell’Ordine non è tenuto a adottare una delibera apposita ai fini della decorrenza del termine iniziale di applicazione della sanzione disciplinare, in quanto non risulta previsto da alcuna norma.
a cura di Guendalina Guttadauro