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giurisprudenza

Sulla non impugnabilità davanti al CNF della delibera di apertura del procedimento disciplinare (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17402)

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadisce il principio secondo cui l’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’Ordine territoriale a carico di un avvocato non è autonomamente impugnabile davanti al CNF. Già in precedenza le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 10140 del 2012), avevano affrontato la questione ed avevano affermato il suddetto principio. A fondamento di tale affermazione gli Ermellini avevano sostenuto che l’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’Ordine territoriale non costituisce una decisione ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sullo status professionale e non decide su questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Avevano continuato e concluso le Sezioni Unite affermando che quindi, avendo l’atto di apertura del procedimento disciplinare il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento stesso con indicazione di massima dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al CNF. Orbene, nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, mostrando di condividere le argomentazioni svolte in precedenza dalle stesse Sezioni Unite, intende dare continuità a tale orientamento ribadendo pertanto che l’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’Ordine territoriale a carico di un avvocato non è autonomamente impugnabile davanti al CNF. Esclude poi che nella specie possa versarsi in un’ipotesi in cui possa trovare applicazione la recente giurisprudenza in tema di overruling (Cass., S.U., n. 15144 del 2011). Posto che per overruling deve intendersi un repentino ed inatteso mutamento rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolve in una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte e, posto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza n. 15144 del 2011, che nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata interpretazione di una regola ritenuta fino a poco prima valida non possa operare la preclusione introdotta dall’overruling, nel caso di specie gli Ermellini affermano quanto segue: “non vengono in rilievo gli elementi che possono determinare l’emersione della esigenza di individuare rimedi atti al fine di evitare che un mutamento di giurisprudenza sulle regole del processo possa vanificare la effettività del diritto di azione e di difesa della parte. Infatti, qui è in discussione la stessa ammissibilità del rimedio impugnatorio in relazione alla quale, lungi dal potersi ritenere esistente un orientamento univoco, tale da fondare il legittimo affidamento dell’interessato alla ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, si è registrato in passato un orientamento contrario e solo dal 2008 è stata affermata (Cass. S.U., n. 29294 del 2008), rimanendo tuttavia pronuncia isolata, la ricorribilità per cassazione avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di apertura del procedimento disciplinare”. (si veda anche Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10140 in Foglio n. 6/2012)

a cura di Silvia Ammannati