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giurisprudenza

Giudici e Pubblici Ministeri hanno il dovere del continuo controllo della scadenza dei termini di custodia cautelare, a pena di sanzione disciplinare (Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1767)

Con la presente pronuncia la Corte di Cassazione conferma la sanzione disciplinare (ammonimento) comminata sia al P.M. che al G.I.P. i quali, in un procedimento relativo ad imputato detenuto, non avevano rilevato d'ufficio la scadenza dei termini di durata massima di custodia, ritardandone la liberazione di 27 giorni. Il pubblico Ministero si era difesa dicendosi fuorviata dalla richiesta del difensore, alla scadenza, di sola gradazione della misura applicata e per avere la propria segreteria tardato l'invio della richiesta di giudizio immediato, dalla stessa tempestivamente sottoscritta nonché, conseguentemente, di non essere più in possesso materiale del fascicolo. La Cassazione, in particolare, ha ritenuto sufficientemente ed adeguatamente motivata la sentenza della sezione disciplinare del C.S.M., la quale ha evidenziato, sia per il Pubblico Ministero che per il Giudice, il dovere di controllo continuo dei termini, nonché dell'operato dei propri collaboratori. Ne conseguiva il rigetto del ricorso e dunque la conferma della sanzione irrogata, graduata, avendo tenendo conto delle sfortunate circostanze, dell'errore indotto dal difensore, della mancata collaborazione degli uffici amministrativi e per la positiva vita professionale del magistrato.

a cura di Giacomo Passigli