Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Il sollecito di pagamento per cartelle di pagamento insolute deve essere considerato atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.lgs 546/1992 (Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2012, n. 18642)

La Suprema Corte con la sentenza in commento ha accolto parzialmente il ricorso proposto da un avvocato che aveva ricevuto dall’Agente della Riscossione due solleciti riferiti a cartelle di pagamento insolute per contributi non versati alla Cassa Forense. Il legale aveva impugnato il sollecito di pagamento, ma, nei primi due gradi di giudizio, il ricorso era stato respinto con la motivazione che le contestazioni relative alla procedura di notificazione doveva essere sollevata contro il ruolo e la cartella di pagamento e non contro il sollecito, in quanto, secondo i giudici di merito, soltanto la cartella di pagamento costituirebbe l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente riceve ufficialmente notizia dell'iscrizione al ruolo. La Corte di Cassazione ha invece ritenuto che il sollecito di pagamento emesso dall’Agente della Riscossione possa essere ritenuto al pari di un avviso bonario e come tale possa essere considerato un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546. In proposito il Collegio di legittimità ha ricordato che “in tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili”. Secondo i Supremi giudici, infatti, l’avviso di pagamento impugnato presenta “tutte le caratteristiche formali e sostanziali per poter essere ritenuto un avviso di pagamento con formale intimazione di pagamento”. Inoltre, essendo l’unico atto del procedimento di riscossione venuto a conoscenza del contribuente, in quanto mai preceduto da altra notifica del ruolo o da una cartella di pagamento, deve essere ritenuto di fatto contestabile.

a cura di Elisa Martorana