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giurisprudenza

Sussiste incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato anche quando i poteri di gestione e rappresentanza di una società commerciale non sono esercitati di fatto (Cass., Sez. VI, Ord., 4 settembre 2014, n. 18663)

Nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la tardività della sua notificazione, la Suprema Corte con l'ordinanza in rassegna riafferma il principio, invero più che consolidato, secondo cui l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui. Con la pronuncia in rassegna si precisa, in particolare, come la situazione di incompatibilità discenda obiettivamente dall'assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e di rappresentanza di una società commerciale. Tale incompatibilità risulta palese ove l'avvocato rivesta il ruolo di amministratore o amministratore delegato di società commerciale con attribuzione, in forza di norme di legge o di statuto, di concreti ed effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, indipendentemente dalla circostanza che la società non svolga attività e che i poteri suddetti non vengano di fatto esercitati.

a cura di Alessandro Iandelli