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giurisprudenza

La condanna penale di primo grado emessa nei confronti dell’Avvocato giustifica la sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense adottata dal C.d.O. qualora ne derivi uno strepitus fori (Cass., Sez. Un., 13 Novembre 2012, n. 19711)

Con la pronuncia in esame, le S.U. civili della Suprema Corte di Cassazione sono state chiamate a giudicare il caso di un Avvocato che, a seguito di una condanna penale di primo grado emessa nei suoi confronti per i reati di falso ed appropriazione indebita, viene sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione forense da parte del proprio Consiglio dell'Ordine. Le S.U. in merito ribadiscono che il R.D.L. 27 Novembre 1933, n. 1578, art. 43, comma 3, conferisce al C.d.O. il potere di disporre cautelarmente la sospensione dall'attività di Avvocato a prescindere dall'indagine sulla consistenza dell'incolpazione, che resta riservata al giudice penale. Peraltro, i Giudici delle S.U. chiariscono che, nel caso di specie, la condanna penale per fatti inerenti all'esercizio dell'attività professionale, per se non ancora passata in giudicato ed ancorchè depositata a notevole distanza di tempo dai fatti oggetto di imputazione, giustifica, sul piano dell'argomentazione logica, la decisione cautelare adottata dal C.d.O. a seguito dello strepitus fori che ne sia derivato.
 
a cura di Devis Baldi