Nella sentenza in commento la Sezioni Unite della Corte di Cassazione, prendendo mosse dal caso di un avvocato che era stato sanzionato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza con la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione per aver omesso di inviare il c.d. “Modello 5”, intervengono nuovamente sul tema dell’omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 17 della Legge 576/1980.
Il principio che le Sezioni Unite enunciano è il seguente “l’omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 17 della succitata legge 576/1980 – dichiarazioni obbligatorie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla Cassa – costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell’esercizio professionale, l’obbligo di domandare l’iscrizione a pieno titolo alla Cassa ed il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo”.
a cura di Silvia Ammannati