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giurisprudenza

Per l’emissione del decreto ingiuntivo con cui far valere il credito professionale il foro facoltativo è quello del domicilio del debitore (Cass., Sez. VI, Ord., 12 ottobre 2011, n. 21000)

Il caso affrontato è quello di una società che propone istanza di regolamento di competenza avverso la pronuncia non definitiva con la quale il tribunale del luogo di domicilio del legale dichiarava la propria competenza a decidere sull’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del citato legale per il pagamento dell’opera di patrocinio svolta in favore della società medesima.
La società, sull’assunto che non può ritenersi liquido ed esigibile il credito per competenze professionali non specificatamente determinate ma rimesse alle tariffe che prevedono un minimo ed un massimo, asseriva non essere applicabile – come invece ritenuto dal tribunale – l’art. 1182 c.c., comma 3 che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell’obbligazione ed essere invece applicabile l’art. 1182 c.c., comma 4.
La società pertanto contestava la ritenuta competenza.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto si è dimostrata concorde con la tesi difensiva della società affermando che costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto cioè fin dalla sua costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro ed il cui ammontare sia quindi già fissato al momento in cui l’obbligazione sia venuta in essere.
Ne deriva, continua la Corte, che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell’art. 1182 c.c. comma 3, al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l’obbligazione scaturente da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza.
Qualora invece tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell’art. 1182 c.c. comma 4, e ciò per il motivo che la stessa risulta carente dei requisiti della liquidità e della esigibilità.
Continua la Suprema Corte affermando che il fondamento della norma che fissa al domicilio del creditore l’adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l’obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta, ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare con la conseguenza che negli altri casi riprende la regola generale che stabilisce il principio che l’obbligazione deve considerarsi querable, cioè domandata al debitore, presso il di lui domicilio.
Dal momento che l’ammontare e la scadenza del’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati di norma dalla convenzione con la quale sia stato conferito l’incarico, ma possono essere stabiliti solo successivamente alla stregua dell’attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile ai sensi dell’art. 1182 c.c comma 3 e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore.
Ne consegue che nel caso di specie per l’emissione del decreto ingiuntivo non è competente il foro del creditore, non trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile.
La Suprema Corte di Cassazione afferma così il seguente principio di diritto “Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo”.
 

a cura di Silvia Ammannati