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giurisprudenza

Non costituisce legittimo impedimento il certificato medico che attesta solo lo stato di avanzata gravidanza del difensore (Cass., Sez. V Pen., 17 maggio 2013, n. 21262)

La Corte di Appello, su ricorso del Procuratore Generale, riformava una sentenza assolutoria di primo grado, senza la presenza del difensore di fiducia, che aveva chiesto rinvio essendo il parto previsto per il giorno successivo a quello di udienza. La Corte di Appello, infatti, non aveva ritenuto esservi legittimo impedimento. La Cassazione respinge il ricorso presentato, aderendo a precedente giurisprudenza (che invero suscita perplessità), secondo la quale l'impedimento del difensore non sussiste qualora esso sia dovuto allo stato di sua avanzata gravidanza, senza che nel certificato siano riportate specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie  o professionali.

a cura di Giacomo Passigli

Allegato:
21262-2013