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giurisprudenza

Sulla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. (Cass., Sez. VI, Ord., 30 novembre 2012, n. 21570)

Nella ordinanza in commento viene affermato il principio secondo cui sussiste mala fede processuale nel caso in cui chi si rivolge all’autorità giudiziaria fondi la propria azione (nel caso di specie si trattava di un’opposizione al precetto di pagamento di una somma) esclusivamente sulla negazione di un fatto che sa essere vero.
Il caso è quello di un soggetto che aveva proposto opposizione al precetto eccependo la mancata preventiva notifica, presso la residenza anagrafica, del titolo esecutivo.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
In particolare il Tribunale rilevava:
– che il titolo esecutivo risultava notificato, come da attestazione dell’ufficiale giudiziario di avvenuta consegna alla madre capace e convivente;
– che anche il precetto era stato notificato presso il medesimo indirizzo, senza che fosse sollevata contestazione alcuna sulla notifica;
– che secondo la giurisprudenza consolidata il termine “residenza” in materia di notificazione deve intendersi in senso atecnico, avendo la norma la funzione di assicurare la ricezione dell’atto;
– che nella specie la residenza anagrafica non coincideva con la residenza effettiva perché l’opponente risiedeva nel luogo di notificazione;
– che l’opposizione era dunque infondata, dilatoria e connotata da mala fede processuale, comportando pertanto la pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Giungeva il caso davanti alla Corte di Cassazione, la quale rigettava il ricorso proposto dall’opponente, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del giudice di merito.
Osservavano in particolare gli Ermellini che, in tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza (tra le molte, Cass. 22/12/2009 n. 26985). La giurisprudenza in proposito ha evidenziato che il luogo di effettiva dimora abituale del destinatario della notifica è accertabile, incensurabilmente, dal giudice di merito con ogni mezzo di prova e, quindi, anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione, ove adeguatamente motivata.
Orbene, nel caso di specie, continuavano gli Ermellini, il Tribunale ha evidenziato, con motivazione logica e coerente, che la notifica del titolo esecutivo era stata ritirata dalla madre del notificato e che l’ufficiale giudiziario aveva dato atto che la madre era non solo capace, ma anche convivente; l’elemento della ricezione della notifica del precetto allo stesso indirizzo (pacifica, posto che il ricorrente aveva proposto opposizione al precetto) costituiva poi un ulteriore argomento presuntivo addirittura sovrabbondante, posto che neppure risultava contestato il rapporto di convivenza con la madre che il giudice aveva posto a fondamento della propria decisione.
Il Tribunale aveva accertato che la residenza effettiva del ricorrente era proprio nel luogo in cui era stata effettuata la notifica e per questo motivo aveva ritenuto la mala fede processuale del ricorrente che aveva fondato la sua opposizione al precetto sulla mancata notifica del titolo esecutivo, che invece gli era stato notificato; non vi è pertanto motivo per non qualificare “mala fede processuale” la condotta di chi si rivolge all’autorità giudiziaria fondando la propria opposizione esclusivamente sulla negazione di un fatto che sa essere vero e avvalendosi di una diversa apparenza ufficiale che ha contribuito a creare non modificando la residenza formale.
a cura di Silvia Ammannati

Allegato:
21570-2012