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giurisprudenza

La procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati, disciplinata dalla legge n. 794/1942, è ammessa anche per prestazioni stragiudiziali purchè strumentali e complementari all’attività giudiziale prestata. (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2014, n. 21954)

Nella sentenza che di seguito pubblichiamo La Corte ribadisce il proprio orientamento in relazione alla procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore. Quest’ultima seppur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale (v. Cass., sentt. n. 28718 del 2008, n. 13847 del 2007).
Nella specie, risulta di tutta evidenza che le prestazioni professionali rese dall'avvocato in favore della cliente nelle procedure ulteriori rispetto a quelle strettamente civilistiche fossero preordinate allo svolgimento della principale attività processuale, come sottolineato dal Tribunale, che le aveva configurate come volte tutte ad ottenere la modifica e l'attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge nell'ambito del procedimento di separazione personale.
Ne consegue la correttezza della liquidazione, operata dal Tribunale di Cagliari a favore della professionista, degli onorari e diritti per l'assistenza prestata alla attuale ricorrente in tutta la serie delle predette procedure.
 
a cura di Sara Fabbiani