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giurisprudenza

Sulla responsabilità professionale in caso di assenza di prova del nesso eziologico tra la condotta e il danno (Cass., Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha accolto la tesi – che la Corte Territoriale aveva posto a base della sua decisione – secondo cui la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, richiede una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività. Ne consegue che la mancanza di elementi probatori, in grado di giustificare il probabile esito positivo della prestazione resa dal professionista, induce ad escludere la sussistenza della sua responsabilità. Difatti, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il risultato derivatone.

a cura di Guendalina Guttadauro

 

 

Allegato:
22376-2012