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giurisprudenza

Sulla legittimità della normativa nazionale che vieta l’esercizio concomitante della professione forense e di un impiego come dipendente pubblico a tempo parziale (Corte di Giustizia CE, Sez. V, 2 dicembre 2010, causa C225/09)

La Corte di Giustizia è stata chiamata a decidere se l'articolo 1 della legge n. 339/2003, che istituisce la impossibilità per il dipendente pubblico di esercitare la professione di Avvocato, è incompatibile con il diritto europeo.
Secondo tale autorità il divieto imposto dalla legge italiana non è censurabile poiché tale previsione è volta a conseguire la prevenzione dei conflitti di interesse, la cui mancanza, è elemento indispensabile all'esercizio della professione forense ed implica la necessità che gli avvocati si trovino in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri e degli altri operatori.
In definitiva, fintanto che la normativa nazionale non ecceda quanto necessario a prevenire l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi e si applichi a tutti gli avvocati iscritti in tale Stato membro, una legislazione che preveda l'incompatibilità tra la qualifica di dipendente pubblico e il concomitante esercizio della professione forense non è in contrasto con i principi del diritto dell'Unione.

A cura di Marta Ottanelli