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giurisprudenza

Sulla indeducibilità dei c.d. costi antieconomici (Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2012, n. 22579)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento si è pronunciata sulla questione relativa alla deducibilità dei costi sostenuti dal professionista secondo il principio di cassa stabilendo che non sono rilevanti per poter ottenere il beneficio fiscale i canoni di locazione sproporzionati rispetto al reddito o comunque versati in anticipo. La Suprema Corte ha ritenuto non rilevanti per poter ottenere il beneficio fiscale i canoni di locazione sproporzionati rispetto al reddito o comunque versati in anticipo. Si tratta di un'operazione «antieconomica» che giustifica il recupero delle maggiori imposte. Un professionista, in virtù del principio di cassa, ossia il principio di all’art. 50 TUIR, che regola la determinazione del reddito professionale sia per i componenti negativi che per quelli positivi, aveva dedotto i canoni di locazione del suo studio professionale in un’unica soluzione, versando più di 150 mila euro (corrispondenti a 5 anni di canoni di affitto), ed in largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto di locazione, che prevedeva invece un versamento trimestrale. Così l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte disconoscendo queste spese nell’anno in cui erano state dichiarate. In fase di contenzioso tributario, sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale dichiaravano infondata l’impugnazione proposta dal professionista. I giudici della Suprema Corte hanno posto l’accento su un diverso aspetto della controversa questione, affermando che “il professionista non può, a suo piacimento, imputare a titolo di costi dell’attività professionale oneri che appaiono incoerenti rispetto allo strumento negoziale utilizzato per avere a disposizione un bene strumentale all’esercizio professionale ed ipotetici rispetto all’esercizio dell’attività che andrà a svolgersi in futuro”. Con la sentenza in esame, la Corte ha inoltre osservato che, al di là del tenore delle disposizioni di legge che attribuiscono al professionista la possibilità di imputare i costi secondo il criterio di cassa e dunque di dedurli, l’Amministrazione Finanziaria può sempre compiere una verifica sull’inerenza dei costi dell’attività esercitata e, addirittura sulla congruità dei costi rispetto al volume d’affari prodotto dal contribuente, ove ci si trovi innanzi a operazioni stravaganti ed antieconomiche.

 
a cura di Elisa Martorana

Allegato:
22579-2012