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giurisprudenza

In tema di liquidazione di diritti ed onorari spettanti all’avvocato, la mora scatta dall’ordinanza di liquidazione del compenso (Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2014, n. 22678)

Il caso affrontato nella sentenza in commento è quello di un avvocato il quale, con ricorso proposto nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., ai sensi della Legge 794/1942, art. 28, chiedeva al Tribunale la liquidazione dei compensi maturati per l’attività prestata in favore di una società in una procedura esecutiva immobiliare.
Qualche giorno prima dell’udienza la società provvedeva al pagamento della somma capitale.
All’udienza il legale dava atto del pagamento e chiedeva la condanna della società al pagamento degli interessi di mora e delle spese di giudizio.
Il Tribunale condannava la società al pagamento delle spese di giudizio. Quanto agli interessi moratori, il Tribunale rigettava la richiesta di pagamento degli stessi sulla base dell’assunto che gli interessi moratori erano dovuti dal provvedimento di liquidazione del credito del professionista e che il pagamento di quanto dovuto era avvenuto prima dell’adozione del provvedimento di liquidazione.
Il legale ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte rigettava il ricorso, ritenendo essere stati correttamente applicati dal giudice di merito i principi normativi in tema di mora.
Aggiungeva la Corte che, nonostante non sia richiesta espressamente la liquidità del credito dall’istituto della messa in mora, perché sia configurabile un colpevole ritardo nel pagamento del debito occorre che sussista una “sufficiente certezza” del suo importo.
Con la conseguenza che, qualora la determinazione del credito venga affidata la giudice, solo dalla liquidazione operata da questi può aversi un valido atto di costituzione in mora.
Nel caso di specie, non essendoci stato alcun provvedimento di liquidazione del credito da parte del giudice (stante il pagamento del capitale effettuato dalla società prima dell’udienza), nulla era dovuto al legale a titolo di interessi di mora.
 
a cura di Silvia Ammannati