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giurisprudenza

Sull’applicabilità delle vecchie e delle nuove tariffe (Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2012, n. 22782)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – confermando un orientamento già espresso (Cass. S.U. 29 Maggio 2012 n. 8520; S.U. 19.04.12 n. 6102), ha ritenuto sussistente la giurisdizione unica del giudice ordinario – stante i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale- anche laddove il lavoratore deduca un inadempimento da parte della amministrazione in ordine all'attribuzione del trattamento economico – corrispondente ad una determinata qualifica – relativo all'intero rapporto di lavoro concernente anche il periodo precedente al 1.07.1998, che prevedeva la competenza del Giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego.
Il Giudicante, difatti, non ha ritenuto ammissibile che due Giudici diversi possono pronunciarsi sul medesimo rapporto – stante l'unicità della qualifica dirigenziale, avvenuta con il contratto collettivo del 10.04.1996, e del trattamento economico tabellare corrispondente – con il rischio di dare risposte differenti ad una stessa istanza di giustizia.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata, con declaratoria del giudice ordinario, ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese dell'intero giudizio.
La Cassazione, in particolare, ha ribadito l'applicabilità delle tariffe abrogate per i due giudizi di merito, poiché la prestazione professionale è stata portata a termine durante il periodo della loro vigenza ed ha liquidato le spese del presente giudizio secondo le nuove tariffe, che prevedono “un compenso unitario che riguarda l'opera professionale complessivamente prestata”.
 
 

a cura di Guendalina Guttadauro