Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Alla reiscrizione nell’Albo dell’avvocato cancellato non si applica il termine quinquennale previsto nel caso di radiazione (Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2012, n. 22785)

Con la pronuncia in rassegna le Sezioni Unite della Suprema Corte ribadiscono l'orientamento consolidato secondo cui, in presenza di una domanda di reiscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 47, che dispone che l'avvocato radiato dall'albo non possa esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione. Infatti, essendo la cancellazione concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, non sussistono le condizioni per postularne l'applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione sia stato in precedenza cancellato e non radiato, benché la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata", che l'art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l'iscrizione nell'albo.
 

a cura di Alessandro Iandelli