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giurisprudenza

Sulla non assoggettabilità ad Irap dell’avvocato che svolge la propria attività usufruendo della struttura organizzativa di una società e che si appoggia allo studio di un collega (Cass., Sez. Trib., 9 ottobre 2013, n. 22941)

Con la sentenza in commento la sezione tributaria della Corte di Cassazione,intervenendo in tema di IRAP, ha statuito che non è assoggettabile ad IRAP il professionista che svolge la propria attività usufruendo della struttura organizzativa di una società e che si appoggia allo studio di un collega poichè comunque privo di autonoma organizzazione. Infatti, il professionista che è in grado di svolgere da solo la propria attività non deve necessariamente essere dotato di “autonoma organizzazione”.
La Suprema Corte nell’esaminare il ricorso proposto premettono che l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo può essere escluso dall’applicazione dell’IRAP quando si tratti di attività “non autonomamente organizzata” oppure qualora il professionista si avvalga in modo “non occasionale di lavoro altrui”, costituendo onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette.
Inoltre, i giudici di legittimità, nel confermare l’orientamento della Corte Suprema precisano che l’accertamento dei presupposti per l’assoggettabilità a IRAP dei lavoratori autonomi è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato in ordine all’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione (tra le altre: Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678 e n. 3680 del 2007). Con le sentenze richiamate la Corte aveva avuto modo di affermare che la norma sull’Irap richiede l’esistenza di una organizzazione autonoma senza fissare alcun limite quantitativo, intendendo per tale uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro del professionista, potenziandone le possibilità. Non è necessario che sia prevalente rispetto al lavoro del contribuente o che generi profitti anche senza di lui, essendo sufficiente che questa “organizzazione” renda più efficace o produttiva l’attività.
È onere del contribuente, fornire la prova che i beni strumentali impiegati rappresentano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure che non si avvalga di lavoro altrui.
La Suprema Corte, alla luce di quanto soprascritto, ha ritenuto la motivazione della sentenza della CTR priva degli elementi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. non consentendo di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata imposizione IRAP “non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice”.
I giudici di appello si sono limitati ad argomentare che l’attività del contribuente era anche autonomamente organizzata perché quella piccola organizzazione che aveva dichiarato di avere era adeguata all’attività svolta, oltreché autonoma in quanto non dipende dal committente.
Infatti a fronte delle puntuali censure formulate dal contribuente, in merito alla mancanza di una propria struttura organizzativa e di dipendenti, dell’utilizzazione di modesti beni strumentali ed anche dall’aver beneficiato dell’ospitalità di un altro studio legale per lo svolgimento della propria professione, la motivazione della sentenza impugnata si è rivelata “insufficientemente e non congruamente motivata avendo anche apoditticamente affermato che il contribuente che è in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione”.  Il professionista non aveva un proprio ufficio e usufruiva della struttura di un altro soggetto. La decisione della CTR, a parere della Corte di Cassazione non aveva motivato in ordine al mancato accoglimento delle prove fornite dal contribuente e per tale ragione deve essere rivista da altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. 
La sentenza in commento giunge a pochi giorni di distanza dalle sentenze 22020/13 e 22022/13 – entrambe pubblicate lo scorso 25 settembre – con cui i giudici di legittimità hanno sancito che, in tema di IRAP, la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo dell’autonoma organizzazione, bensì elemento presuntivo da cui essa può essere dedotta. Di conseguenza, se il dipendente non contribuisce in maniera significativa all’aumento del reddito, il professionista non deve pagare l’IRAP. In altri termini va escluso l’automatismo dipendente-soggezione a IRAP.
 
a cura di Elisa Martorana

Allegato:
22941-2013