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giurisprudenza

Le sentenze del CNF sono ricorribili per Cassazione anche per vizio di motivazione (Cass., Sez. Un. Civ., 14 ottobre 2013, n. 23216)

L'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 del 2009, e applicabile ai ricorsi contro i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l'entrata in vigore delle legge (art. 58, comma 5), recita testualmente: "Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge". Stante tale dettato normativo, poiché il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione "per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge", la Suprema Corte ne fa discendere che anche contro le sentenze del CNF sia ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione.

a cura di Matteo Cavallini