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giurisprudenza

Sulla prova della parcella del difensore (Cass., Sez. II, 31 ottobre 2014, n. 23284)

Il cliente che voglia contestare la parcella dell’Avvocato ha l’onere di censurare specificamente le voci esposte dal legale. In merito la Corte di Cassazione afferma che il compenso liquidato dall’Ordine di appartenenza è una fonte presuntiva sia delle attività svolte sia del valore della lite, in relazione alla quale il compenso preteso, riguarda lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti; a tal riguardo la parcella non può essere genericamente contestata ma occorre una specifica e puntuale confutazione, atta a respingere le  pretese l’avvocato. Solo in tal caso quest’ultimo avrà l’onere di una più approfondita dimostrazione delle spese richieste.

 a cura di Elena Parrini