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giurisprudenza

Della liquidazione dei danni in base al procedimento “Pinto” (C.E.D.U., Sez. II, 6 marzo 2012, n. 23563)

La Corte europea dei diritti umani – in via preliminare – ha verificato che la Corte territoriale di Appello – stante la durata del procedimento controverso – aveva dichiarato l'estinzione del capo di accusa di corruzione per prescrizione, consentendo così al richiedente di beneficiare di una riduzione della pena, che ha inevitabilmente ridotto i danni, derivanti dalla violazione del termine di ragionevolezza del processo. La durata del procedimento “ Pinto” dinanzi alla Corte di Appello competente e alla Corte di Cassazione, inclusa la fase di esecuzione della decisione, – secondo la Corte Europea – non dovrebbe, difatti, in via di principio e salvo circostanze eccezionali, superare due anni e due mesi. Il procedimento de quo – che ha rivestito, invece, una complessità particolare anche a causa dei numerosi rinvii – è durato invece cinque anni e un mese – superando ampiamente il termine suddetto – tanto più che non ha compreso nessuna fase di esecuzione. La Corte ha però ritenuto di rigettare le richieste risarcitorie di natura patrimoniale, poichè il richiedente non ha provato in alcun modo l' esistenza di un legame diretto tra la durata eccessiva del rimedio “Pinto” e il lucro cessante, ossia il mancato guadagno presumibilmente sofferto – costituito dagli stipendi non percepiti a causa della sua sospensione dal servizio – ha ritenuto opportuno non accordare alcuna somma nel caso di specie. La Corte, inoltre, dopo aver ricordato che deve svolgere il ruolo privilegiato – essendo una giurisdizione internazionale – di adottare sentenze pubbliche, che stabiliscono norme in materia di diritti dell'uomo applicabili in tutta l'Europa, ha osservato – quanto al danno morale – come, nel caso di specie, il ricorrente sia stato vittima dell'incapacità delle autorità italiane di garantire lo svolgimento del procedimento “Pinto”, in tempo compatibile con gli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato convenuto alla Convenzione. La Corte europea, ha per tali ragioni, ritenuto congruo liquidare una somma forfettaria di 500,00 euro a titolo di danno morale.

a cura di Guendalina Guttadauro