Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

I rimborsi forfetari necessitano di una espressa richiesta da parte del difensore (Cass., Sez. II, 26 novembre 2010, n. 24081)

Nella sentenza che di seguito pubblichiamo assistiamo ad una nuova inversione di tendenza della Corte di Cassazione rispetto ad una precedente pronuncia del 22/02/2010 n. 4209/2010- pubblicata tra l'altro nel Foglio on line n. 3 del 2010 – in relazione alle c.d. spese generali spettanti all'avvocato.
Nel caso in esame il Tribunale di Ferrara aveva provveduto a liquidare il compenso professionale del difensore, senza includere il rimborso forfetario, poiché non espressamente richiesto.
L'Avvocato aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, la quale si è espressa affermando come : "nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13/06/1942, n. 794, per la determinazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta, il rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c.".

A cura di Sara Fabbiani