Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Dare di “lanacaprinista” ad un avvocato non è diffamatorio (Cass., Sez. V Pen., 18 giugno 2012, n. 24118)

Su un periodico e su un sito sito internet era stato scritto “l’avvocato C. pensi a fare il penalista e non il lanacaprinista. A meno che questo non sia il biglietto da visita per farlo candidato sindaco alle prossime amministrative per la sinistra”. Il processo per diffamazione a mezzo stampa giunge in Cassazione per il ricorso del Procuratore Generale e della parte civile avverso la sentenza della Corte di Appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato. La Cassazione analizza immediatamente l'offensività della condotta in contestazione, al fine di verificare se questa sia effettivamente stata lesiva dei beni sottesi alla norma che si assume violata (artt. 595 e 596 bis c.p.). La Corte ritiene che il termine "lanacaprinista" usato, pur infelice, non abbia valenza denigratoria, facendo esso riferimento a persona priva di senso pratico e tenuto conto che tale termine è simile ad altri comunemente diffusi, quale "filosofo" o "sofista". Dunque l'espressione incriminata, se idonea ad urtare la suscettibilità della persona, non viene ritenuta lesiva della sua integrità morale e, dunque, entrambi i ricorsi vengono conseguentemente rigettati, confermando dunque la pronuncia assolutoria.

a cura di Giacomo Passigli

Allegato:
24118-2012