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giurisprudenza

Il decreto di irreperibilità emesso ai fini dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari senza che ne siano compiute di nuove, conserva efficacia anche per la notifica del decreto di citazione a giudizio (Cass., Sez. Un. Pen., 24 maggio 2012, n. 24527)

In secondo grado è stata rigettata l'eccezione di nullità di un d.c.g., notificato ai sensi dell'art. 159 c.p.p. senza che fosse stato preceduto dalle ricerche prescritte da detto articolo. Ha sostenuto la Corte di Appello che, essendo già stato emesso un decreto di irreperibilità “a conclusione delle indagini preliminari” e non già “nel corso” delle stesse, non fosse applicabile la disciplina di cui all'art. 160/1 c.p.p. Stante il contrasto giurisprudenziale, veniva rimessa alle Sezioni Unite l'analisi del seguente quesito: “se il decreto di irreperibilità per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari conservi efficacia anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio". Afferma la Cassazione al riguardo che, solo qualora siano state effettuate nuove indagini, il primo decreto di irreperibilità cessa di avere efficacia. In primo luogo in quanto, evidentemente, le indagini non erano di fatto concluse. In secondo luogo perché, conseguentemente, l'arco di tempo in cui effettuare nuove ricerche sarebbe molto più ampio, dunque con maggior probabilità di diverso esito delle stesse. E' per questi motivi che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio: “il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p., conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari”.

a cura di Giacomo Passigli

Allegato:
24527-2012