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giurisprudenza

Il giudice di merito può espungere talune voci delle spese di precetto, purché motivi adeguatamente la scelta adottata (Cass., Sez. VI, Ord., 18 novembre 2014, n. 24539)

Nell’ambito di un processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, un avvocato proponeva opposizioni agli atti in quanto il giudice aveva espunto d’ufficio alcune voci del precetto, assegnando una somma inferiore al legale. Gli intimati rimanevano contumaci. Il giudice di merito rigettava l’opposizione. Proposto ricorso per Cassazione il legale lamentava che, in mancanza di opposizione dei precettati, il giudice non avrebbe potuto espungere d’ufficio talune voci di spesa. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, afferma in proposito che il giudice di merito in presenza di una nota specifica relativa alle competenze professionali, è legittimato a eliminare o ridurre le voci a suo giudizio non dovute o dovute in misura inferiore, purché motivi adeguatamente la decisione adottata. A nulla rileva la circostanza che il debitore, pur avendo il potere di contestare l’ammontare del credito, non lo faccia; ciò infatti non preclude al giudIce il potere di verificare la correttezza della quantificazione delle spese di precetto.

a cura di Elena Parrini