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giurisprudenza

Sulla sussistenza del diritto dell’avvocato distrattario al pagamento dell’I.V.A. dalla parte soccombente nel caso in cui il cliente sia un soggetto abilitato a detrarla (Cass., Sez. II, 21 febbraio 2012, n. 2474)

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale il professionista distrattario può richiedere alla parte soccombente soltanto l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’I.V.A. che sarebbe dovuta dal proprio cliente abilitato a detrarla. In particolare la Suprema Corte ha accolto la tesi di una Azienda sanitaria locale che lamentava l’erronea applicazione dell’I.V.A. a favore del procuratore distrattario, stante la detraibilità della stessa da parte del ricorrente vittorioso. Secondo la tesi del ricorrente, infatti, la corresponsione dell’imposta non sarebbe dovuta potendo l’imprenditore creditore detrarre l’I.V.A. indicata nella fattura del legale che lo ha assistito, poichè si verificherebbe un ingiustificato arricchimento dell’ingiungente il quale da un lato incasserebbe l’I.V.A. rifusagli, dall’altro porterebbe in detrazione l’imposta versata.

a cura di Elisa Martorana

Allegato:
2474-2012