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giurisprudenza

Compatibilità dell’incarico di presidente di C.d.A. con l’esercizio della professione forense (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2013, n. 25797)

Riguardo alla disciplina sulle incompatibilità, anteriore alla novella del 31 Dicembre 2012, si ritiene incompatibile con la carica di presidente del consiglio di amministrazione, con quella di amministratore delegato o di amministratore unico di una società commerciale, l’avvocato o il dottore praticante, qualora derivino in capo allo stesso, effettivi poteri gestori o di rappresentanza.
Ciò è quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali occupandosi di un caso a cui non poteva essere applicata la nuova disciplina riformata dall’art. 18 della legge 31 dicembre 2012, la numero 247, alla luce della quale la professione forense è incompatibile con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione di società capitalistiche, hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale già più volte dalle stesse enunciato, che superando il dato formale dell’esercizio dell’attività di commercio in nome proprio o altrui, verifica l’effettivo esercizio, da parte dell’avvocato, di poteri di gestione o di rappresentanza della società commerciale.
 
                                                                                                                                                                                                                                     a cura di Lapo Mariani