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giurisprudenza

L’avvocato che incarica il collega corrispondente è tenuto a pagarne l’onorario (Cass., Sez. II, 2 dicembre 2011, n. 25816)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che l'avvocato che individua e contatta il collega “corrispondente”, per conto ma non in nome del cliente, è tenuto a pagare il compenso del collega per l'attività professionale svolta. In tal caso il mandato di patrocinio, distinto dalla procura ad litem, non proviene dalla parte, bensì dal professionista stesso, sul quale grava pertanto l'obbligo di corrispondere il relativo compenso. Secondo la Suprema Corte inoltre, la circostanza che l'avvocato “corrispondente” agisca quale mero esecutore delle direttive impartitegli dal collega, non lascia dubbi sul fatto che l'incarico provenga dal professionista e non dal cliente. 

a cura di Elena Parrini