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giurisprudenza

L’atto di nomina del difensore di fiducia può essere depositata da soggetto delegato anche solo verbalmente (Cass., Sez. III Pen., 12 giugno 2013, n. 25823)

Il GIP aveva ritenuto non correttamente depositata una nomina in quanto consegnata all'ufficio da praticante privo di delega. Conseguentemente aveva emesso decreto penale di condanna non notificandolo al difensore di fiducia e divenuto poi irrevocabile. La Cassazione, cui ricorre l'interessata, ritiene invece essersi correttamente compiuti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 96 c.p.p., il quale richiede solo la effettiva esistenza di una nomina e la certezza della sua provenienza da uno dei soggetti contemplati dalla disposizione medesima. Nel caso di specie la praticante era stata identificata tramite tesserino dell'Ordine di appartenenza (ed il difensore ha pure prodotto certificazione attestante lo svolgimento della pratica presso il suo studio) e dunque, la Suprema Corte, non essendovi dubbio sull'esistenza del rapporto fiduciario, sull'originalità dell'atto e sulla sua provenienza, ha accolto il ricorso con rinvio al Tribunale di competenza.

a cura di Giacomo Passigli