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giurisprudenza

Sulla compensazione delle spese da parte del giudice (Cass., Sez. VI, Ord., 15 dicembre 2011, n. 26987)

Nella ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui il giudice non può compensare in tutto o in parte le spese del giudizio senza far riferimento alle particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Il caso affrontato è quello di un automobilista che, proposto ricorso davanti al giudice di pace avverso un verbale di accertamento di una violazione al codice della strada, si era visto accogliere il ricorso ma compensare le spese di lite.
Proposto appello avverso tale sentenza, il tribunale aveva confermato la statuizione in merito alla compensazione delle spese di lite, asserendo che la compensazione fosse sufficientemente motivata in ragione della “limitata attività difensiva” svolta dalla parte, della natura della controversia e della materia oggetto di causa.
Proposto ricorso in cassazione, gli Ermellini hanno viceversa ritenuto fondato il ricorso argomentando dall’art. 92 c.p.c., comma 2, secondo cui il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Gli stessi hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: Le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Nel caso di specie, affermano gli Ermellini, le ragioni esposte dal giudicante appaiono del tutto generiche e riferite alla particolare struttura del procedimento di opposizione, senza alcun riferimento concreto agli aspetti della controversia in atto.
Gli stessi, pertanto, accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione del medesimo tribunale.
Tutto quanto sopra dovrà però tener conto della novità apportata dalla Manovra Monti in merito ai ricorsi davanti ai giudici di pace avverso i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada: l’aggiunta, infine nell’art. 91 c.p.c., del comma secondo per cui nelle cause previste dall’art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda (art. 13 D.L. 212/2011 conv. L. 10/2012).

a cura di Silvia Ammannati