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giurisprudenza

Sulla applicabilità degli studi di settore nel caso in cui i ricavi non giustificano gli acquisti effettuati (Cass., Sez. VI, Ord., 6 febbraio 2013, n. 2805)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore anche in presenza di documentazione che giustifichi lo scostamento dai parametri, qualora il contribuente non sia stato in grado di provare le spese sostenute per gli acquisti superiori al reddito dichiarato. Nel caso di specie l’Amministrazione Finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento in materia di imposte dirette (IRPEF) nei confronti di un avvocato, che aveva dichiarato redditi ben al di sotto delle soglie applicabili in base agli studi di settore. La Corte di Cassazione ha sottolineato come l’accertamento induttivo possa essere fondato sia su gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell’attività sia su studi di settore, laddove lo scostamento del reddito dichiarato dagli stessi costituisce ex se una grave incongruenza idonea quanto meno ad avviare la procedura di accertamento. Ad avviso degli Ermellini, l’accertamento induttivo si giustifica, come già accennato, anche in presenza di incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalla situazione concreta. Nel caso di specie, la non congruità rispetto ai parametri dello studio di settore (che, per giurisprudenza consolidata, avrebbe da sola valore di sola presunzione semplice) era accompagnata anche da incrementi patrimoniali non compatibili con il reddito dichiarato dal contribuente né, di essi, veniva adeguatamente esclusa la rilevanza reddituale. In relazione agli acquisti di un appartamento e di un’autovettura, infatti, il contribuente si sarebbe limitato ad allegare l’avvenuta “donazione da parte del padre”, senza addurre, a conforto di siffatta tesi, alcun assegno o bonifico. Ritenuta dunque generica e meramente labiale l’allegazione del contribuente, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria rinviando la causa alla CTR. La decisione in commento presenta profili di interesse ermeneutico poiché affronta contestualmente la valenza probatoria degli studi di settore e quella della capacità di spesa, anche in riferimento a costi non inerenti l’attività assoggettata allo studio di settore.

a cura di Elisa Martorana

Allegato:
2805-2013