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giurisprudenza

La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile (Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2011, n. 28335)

La sentenza in commento costituisce un importante esempio di overruling rispetto a quanto sancito dall’innovativa Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29294, con la quale era stato ribaltato il consolidato principio della non impugnabilità delle delibere di apertura dei procedimenti disciplinari, statuendosi al contrario che esse dovessero qualificarsi come decisioni e come tali potessero subito essere oggetto di ricorso al Consiglio Nazionale Forense. Con la sentenza Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2011, n. 28335 vengono raccolte le istanze promananti con forza dalla migliore dottrina deontologica e si riafferma il principio secondo cui, in analogia a quanto previsto per tutti i provvedimenti cautelari o provvisori, emettibili dal consiglio dell'ordine locale in sede di procedimento disciplinare e di regola non impugnabili per il loro carattere non definitivo, gli atti d'inizio della procedura disciplinare non possono essere oggetto di ricorso autonomo ai sensi dell'art. 50 della Legge professionale del 1933, non rientrando tra le “decisioni” notificate alle parti, per le quali la stessa legge prevede, ai sensi dell'art. 54 n. 1, il ricorso al Consiglio Nazionale Forense. Così come accade per ogni altro atto di mero inizio di qualsiasi procedimento amministrativo, fino alla “decisione” che lo chiude, di cui all'art. 51 del R.D. n. 37/1934, deliberata dal consiglio e redatta dal relatore, il ricorso non può proporsi contro tali provvedimenti prodromici o preliminari a quello finale.

a cura di Alessandro Iandelli