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giurisprudenza

Il giudizio è da rifare se la citazione notificata all’avvocato non è nella lingua conosciuta dall’imputato (Cass., Sez. VI Pen., 4 luglio 2014, n. 29334)

Con l’arresto in commento la Suprema Corte afferma il principio secondo cui è da ritenersi affetta da nullità la sentenza di appello che non abbia accolto l’eccezione di omessa notifica al ricorrente del decreto di citazione a giudizio per il processo di appello, per non essere stato tradotto in lingua araba o altra lingua nota all'imputato. In particolare, secondo la Corte, l'argomento che, effettuata la notifica presso il difensore, la parte non avesse diritto alla notifica dell'atto, è palesemente contrario alle disposizioni in materia di notifica: l'art. 161, co. 4, c.p.p., è infatti testuale nel prevedere che, laddove sia impossibile la notificazione nel luogo determinato a norma del secondo comma, le "notificazioni" sono eseguite mediante consegna al difensore. Il difensore è quindi mero domiciliatario e l'atto resta comunque destinato all'imputato. La Corte di Appello, invece, afferma un inesistente principio che in tale caso la notifica sia ricevuta dal difensore quale soggetto surrogato all'imputato e che per tale ragione l'atto non vada più tradotto; in tale prospettiva, l'atto non sarebbe più diretto all'imputato che non conosce la lingua italiana ma, appunto, al difensore che, invece, la conosce. Ma, per l’appunto – prosegue il Supremo Collegio – non vi è alcuna disposizione in tale senso e certo non lo è la norma citata che disciplina solo il "luogo" della notifica ma certamente non ne modifica il destinatario o vi surroga il domiciliatario.

a cura di Alessandro Iandelli

Allegato:
Cass 29334-14