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giurisprudenza

La notificazione all’imputato eseguita ad un numero di fax solo cartolarmente corrispondente a quello del difensore domiciliatario, ma in realtà pertinente a diverso professionista, porta alla nullità della relativa citazione in giudizio (Cass., Sez. I Pen., 15 luglio 2013, n. 30306)

Con sentenza del Dicembre 2011 il Giudice di Pace di Tolmezzo aveva condannato un cittadino extracomunitario, alla pena di Euro 7.000,00 di ammenda avendo violato, senza giustificato motivo, l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Contro tale pronuncia, tramite il difensore di fiducia, l’imputato ricorre in Cassazione proponendo un unico motivo di ricorso, ossia la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato perché avvenuta a mezzo fax, utilizzando un'utenza non corrispondente a quella del difensore domiciliatario che l'aveva dismessa circa un anno e mezzo prima, seppur tale numero fosse stato reperito dal sito del Consiglio Nazionale Forense ma senza che l’ufficio operasse un’ulteriore verifica presso il sito dell’Ordine di appartenenza. La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato, poiché l’errore, nel caso di specie, non essendo determinato da una scorretta indicazione dello stesso imputato o del suo difensore, concretizza l’ipotesi di inesistenza della notificazione stessa per errata individuazione del recapito del difensore domiciliatario, configurando il vizio di omessa citazione dell'imputato e, quindi, una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. in termini Cass. SS.UU. Pen., 27 ottobre 2004, n. 119).

a cura di Matteo Cavallini

Allegato:
30306-2013